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Mercoledì, 15 Luglio 2020

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - D.A.T.


COME FARE LE D.A.T.
È importante prima di scrivere una D.A.T. acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).
Non esistono moduli previsti dalla legge. La redazione delle D.A.T. può avvenire in diverse forme:
- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio);
- presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito;
- presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle D.A.T. (con scrittura privata);
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
Le D.A.T. sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le D.A.T. possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Nelle stesse forme le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

DOVE SONO INSERITE E CONSULTABILI LE D.A.T.
Tutte le D.A.T. consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle D.A.T. istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati D.A.T., regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, n.168, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.
Per le D.A.T. raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia delle D.A.T. alla Banca dati nazionale delle D.A.T. (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie D.A.T. nella Banca dati nazionale.
Le D.A.T. raccolte prima del 1 febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del DM 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della D.A.T..
Come indicato nell'informativa della Banca dati D.A.T. è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della D.A.T. trasmessa.
Possono accedere ai servizi di consultazione delle D.A.T. registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato, nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

NOMINA DEL FIDUCIARIO
Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e in grado di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T.  o con atto successivo allegato alle D.A.T.
Il nominativo del fiduciario che abbia accettato l'incarico viene trasmesso alla Banca dati nazionale, a cui potrà accedervi.
Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato, o sia deceduto, o sia divenuto incapace, le D.A.T. mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede  alla nomina di un amministratore di sostegno.

DEPOSITO DI UNA D.A.T. PRESSO IL COMUNE DI DIANO CASTELLO
Il cittadino RESIDENTE A DIANO CASTELLO  deve richiedere  PERSONALMENTE (munito di documento di identità valido e codice fiscale) il deposito della D.A.T. e l'iscrizione della stessa nella Banca dati nazionale esclusivamente previo appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile (tel: 01834077204 mail: simona.crosta@comunedianocastello.it)
L'Ufficiale di Stato Civile non può prendere parte alla stesura delle D.A.T., né fornire informazioni in merito al contenuto delle stesse. 
Coloro che necessitano di aiuto per la stesura possono rivolgersi alle associazioni di riferimento che si occupano del tema.

Riferimenti normativi:
Legge 22 dicembre 2017, n. 219
Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2018
Decreto del Ministero della Salute n. 168 del 10 dicembre 2019
Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2020 del 31.01.2020


Collegamenti:
FAQ D.A.T. MINISTERO SALUTE

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